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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Capo II
Iniziative e istanze dei cittadini, soggetti proponenti e organi
Art. 4
Iniziativa dei cittadini per l'avvio dei processi partecipativi della Regione e degli enti locali
1. I soggetti privati, singoli e associati, possono richiedere alla Regione o agli enti locali, secondo le modalità previste dai rispettivi statuti o, in assenza di questi, dai regolamenti relativi alla partecipazione, l'avvio di un processo partecipativo.
2. Nel caso in cui la Regione o l'ente locale risponda negativamente o non risponda entro trenta giorni, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, i proponenti della richiesta partecipativa possono richiedere l'intervento di mediazione del Tecnico di garanzia della partecipazione ai sensi dell'articolo 11.
3. La possibilità di chiedere l'avvio di un processo partecipativo è riconosciuta anche nel caso in cui la Regione e gli enti locali debbano esprimere pareri non meramente tecnici nei confronti di opere pubbliche nazionali. Le istanze di partecipazione sono attivate nel rispetto delle norme previste dagli statuti degli enti interessati.
Art. 5
Soggetti titolari del diritto di partecipazione
1. Possono intervenire nei processi partecipativi di cui alla presente legge:
a) i cittadini residenti, gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;
b) le persone che lavorano, studiano, soggiornano nel territorio o che hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo;
c) le imprese, le associazioni, le organizzazioni e le altre formazioni sociali che abbiano la propria sede nel territorio interessato da processi partecipativi o che abbiano interesse al processo partecipativo.
Art. 6
Sessione annuale della partecipazione
1. Nell'ambito dell'amministrazione regionale lo sviluppo coordinato dei processi partecipativi è realizzato mediante un'apposita sessione annuale della partecipazione dell'Assemblea legislativa, da tenersi entro il mese di ottobre.
2. La Giunta regionale propone all'Assemblea legislativa, al fine dello svolgimento della sessione annuale di partecipazione:
a) una relazione di analisi e valutazione sulle esperienze di partecipazione svoltesi nel territorio regionale, anche discendenti da specifiche leggi di settore, contenente il rendiconto delle risorse impegnate relative ai progetti finanziati tramite bando;
b) il programma di iniziative della Giunta regionale finalizzato allo sviluppo di azioni a sostegno della partecipazione;
c) gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al capo III.
3. Il Tecnico di garanzia, in occasione della sessione annuale di partecipazione, presenta una relazione all'Assemblea sull'attività svolta con particolare riguardo ai processi partecipativi certificati ai sensi dell'articolo 17 e all'impatto degli stessi sulle decisioni degli enti responsabili.
4. È istituita la "Giornata della partecipazione", da tenersi ogni anno in occasione della sessione, al fine di promuovere e diffondere la cultura della partecipazione su tutto il territorio regionale.
5. L'Assemblea legislativa approva il programma di iniziative per la partecipazione, che contiene anche gli indirizzi per la concessione dei contributi regionali di cui al capo III.
Art. 7

(aggiunta lettera b bis) comma 4 da art. 5 L.R. 29 novembre 2019, n. 26)

Nucleo tecnico della partecipazione
1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.
2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:
a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.
3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.
4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni:
a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 6, comma 2;
b bis) per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, il nucleo tecnico può avvalersi dell'unità di esperti di cui all' articolo 19 bis della legge regionale n. 18 del 2016.
b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui all'articolo 12, comma 2.
Art. 8
Tecnico di garanzia della partecipazione
1. Un dirigente dell'Assemblea legislativa, esperto in temi della partecipazione, designato dal Presidente dell'Assemblea legislativa, esercita le funzioni di Tecnico di garanzia della partecipazione e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) fornisce materiali e documentazione utili per progettare e predisporre i processi di partecipazione;
b) esamina le proposte di progetto e ne certifica la qualità ai fini della concessione dei contributi di cui al capo III;
c) esamina le proposte di progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo di cui al capo III, presentate solo al fine della certificazione di qualità ai sensi dell'articolo 18;
d) offre un supporto di consulenza metodologica all'elaborazione e alla conduzione dei processi partecipativi;
e) offre un supporto nella comunicazione via web ai processi partecipativi ammessi al contributo regionale;
f) svolge un ruolo di mediazione finalizzata alla partecipazione e di promozione del confronto democratico;
g) elabora orientamenti e linee guida per la progettazione e conduzione dei processi partecipativi;
h) realizza e cura un sito web dedicato a diffondere notizie e documentazione attinenti alla democrazia partecipativa e le proprie attività;
i) propone obiettivi di qualificazione professionale in materia partecipativa dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per migliorare la loro attività nel rapporto con i cittadini;
j) valuta in itinere ed ex post lo svolgimento dei processi partecipativi ammessi al contributo regionale.
Art. 9
Attività della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, in attuazione della presente legge:
a) eroga i contributi previsti al capo III;
b) sviluppa i processi partecipativi relativi alle politiche di competenza delle proprie strutture;
c) coopera con il Tecnico di garanzia della partecipazione per le attività previste dall'articolo 8, comma 1, lettere a) e d);
d) svolge la funzione di osservatorio della partecipazione per garantire il monitoraggio delle esperienze partecipative e la divulgazione dei processi, anche al fine dell'elaborazione della relazione annuale di cui all'articolo 6;
e) sviluppa azioni e strumenti per l'innovazione e il miglioramento continuo basati sull'ascolto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle competenze interne ed esterne in materia di partecipazione;
f) promuove la comunicazione di cittadinanza anche attraverso piattaforme web e contribuisce all'elaborazione e diffusione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere i) e j).
Art. 10
Promozione della legge e formazione
1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.
2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.
3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.
Art. 11
Attività di mediazione finalizzata alla partecipazione
1. Il Tecnico di garanzia può svolgere un ruolo di mediazione tra soggetti richiedenti e gli enti responsabili, finalizzata alla promozione dei progetti di partecipazione, in particolare nei casi in cui il progetto sia di notevole rilievo e sia stato sottoscritto dalle seguenti percentuali minime di residenti nell'ambito territoriale di una o più Province, Città Metropolitana di Bologna, Unioni di Comuni o Comuni, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo:
a) un numero di firme pari a 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;
b) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1000 abitanti per gli ambiti compresi tra i 1.001 e 5.000 abitanti;
c) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;
d) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;
e) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti.
2. La conclusione dell'attività di mediazione è resa pubblica dal Tecnico di garanzia mediante l'utilizzo di propri strumenti informativi, anche in via telematica.

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