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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 12

(aggiunta lett. b bis) comma 3 da art. 12 L.R. 3 agosto 2022, n. 11)

Contributi regionali e bando di concessione
1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'articolo 14.
2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
d) le modalità per la presentazione delle domande.
3. Costituiscono elementi di premialità per la concessione del contributo, oltre a quelli individuati ai sensi del comma 2:
a) la realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
b) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all' articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).
b bis) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla iniziative finalizzate alla transizione ecologica.
4. Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti, oltre a quelli individuati ai sensi dei commi 2 e 3:
a) un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo;
b) specifiche istanze o petizioni avanzate secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente responsabile, prima della presentazione del progetto;
c) modalità di monitoraggio delle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del documento di proposta partecipata;
d) la realizzazione di processi partecipativi che prevedano la costituzione di un Comitato di Garanzia locale per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e il rispetto del principio d'imparzialità dei conduttori e con funzioni di monitoraggio dell'esito del processo.
5. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Tecnico di garanzia.

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