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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 404 del 20 dicembre 2018

Art. 1
1.
L'articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Struttura organizzativa
1. La struttura organizzativa della Regione è articolata, nei limiti della dotazione organica dirigenziale e non dirigenziale vigente, in:
a) direzioni generali e agenzie regionali;
b) altre strutture e posizioni di livello dirigenziale e di livello non dirigenziale.
2. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, per i rispettivi ambiti di competenza, nei limiti di cui al comma 1, determinano:
a) gli indirizzi in materia di organizzazione e gestione del personale;
b) l'istituzione delle direzioni generali, la loro denominazione e la loro competenza;
c) l'istituzione delle agenzie senza personalità giuridica e le ulteriori funzioni relative alle agenzie individuate nell'articolo 43 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università);
d) l'articolazione delle direzioni generali in strutture organizzative di livello dirigenziale, la loro istituzione, denominazione e competenza;
e) il limite numerico delle direzioni generali e delle posizioni di livello dirigenziale, nel rispetto dei principi di contenimento della spesa pubblica.
3. I dirigenti preposti alle direzioni generali, ciascuno per la rispettiva struttura, e nel rispetto degli indirizzi fissati dagli organi di cui al comma 2, possono istituire posizioni di livello dirigenziale e non dirigenziale e individuarne la denominazione e la competenza.
3. Gli incarichi di direttore generale e di direttore degli istituti e delle agenzie regionali di cui all'articolo 1, comma 3 bis, lettera b), e delle Agenzie di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo sono conferiti a valere sui posti della dotazione organica dirigenziale della Regione.".

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