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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 404 del 20 dicembre 2018

Art. 10
Disposizioni transitorie
1. L'adeguamento al limite di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale n. 43 del 2001 si applica per i posti dirigenziali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001, a decorrere dalla cessazione della totalità dei contratti dirigenziali a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano comunque salvi i contratti in essere. Al fine del progressivo adeguamento a detto limite, nelle more del suo raggiungimento, non possono essere conferiti altri incarichi ai sensi del citato articolo 18 rispetto a quelli in essere e a quelli per i quali siano già state bandite, alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative procedure selettive, ad eccezione che per la copertura dei suindicati posti di direttore generale e direttore di agenzia regionale.
2. A decorrere dall'anno 2018, la quota di retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 43 del 2001 viene imputata al "Fondo per la retribuzione di posizione e risultato" e ne incrementa l'importo, a parità di spesa complessiva rispetto al limite, relativo all'anno 2016, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 Sito esterno (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c) d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124 Sito esterno, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell'ente, al fine di garantire l'invarianza della spesa.
3. Nel limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 Sito esterno sono ricomprese le quote di retribuzione di posizione e di risultato di tutti i contratti dirigenziali a tempo determinato, comunque sulla base della dotazione organica attualmente coperta.

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