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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 20 dicembre 2018, n. 21

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2001, N. 43 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI RAPPORTI DI LAVORO NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 404 del 20 dicembre 2018

Art. 2
1.
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001, le parole
"3 e 4"
sono sostituite dalle seguenti:
"3, 4 e 5".
2.
Il comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"4. Qualora le richieste di cui al comma 3 riguardino persone non appartenenti agli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, per tutte le strutture speciali della Giunta e per quelle dell'Assemblea legislativa, la Regione provvede con il conferimento di incarichi a tempo determinato a norma dello Statuto.".
3.
Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"5. I gruppi assembleari e gli organi monocratici dell'Assemblea legislativa, per acquisire ulteriore personale per le proprie segreterie rispetto a quello dei commi 3 e 4, chiedono all'Assemblea legislativa l'attivazione di contratti di collaborazione, incarichi professionali o tirocini.".
4.
Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è inserito il seguente:
"5 bis. Gli incarichi conferiti ai sensi dei commi 4 e 5 non rientrano negli incarichi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 Sito esterno (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 Sito esterno.".
5.
La lettera b) del comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituita dalla seguente:
"b) eventuale maggior costo, a seguito di attribuzione dell'emolumento di cui al comma 10 al personale appartenente agli organici regionali in assegnazione;".
6. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo le parole
"sono sostituite da un unico emolumento"
sono aggiunte le seguenti:
", parametrato anche alle attività effettivamente assegnate";
b)
le parole
"nonché della differenza tra la retribuzione di categoria e posizione economica di inquadramento e quella della posizione economica iniziale del profilo professionale corrispondente alla funzione superiore eventualmente assegnata al collaboratore, su richiesta del titolare dell'organo interessato"
sono soppresse.
7.
Al comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 dopo le parole
"le disposizioni relative"
sono inserite le seguenti:
"al possesso del titolo di studio,".
8.
Il comma 12 bis dell'articolo 9 della legge regionale n. 43 del 2001 è sostituito dal seguente:
"12 bis. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, nonché il personale di ruolo assegnato alle strutture di cui al presente articolo, ai fini dell'incarico, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.".

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