LEGGE REGIONALE 21 dicembre 2018, n. 23
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1999, N. 12 E ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2013, N. 4
BOLLETTINO UFFICIALE n. 406 del 21 dicembre 2018
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione , con la presente legge la Regione Emilia-Romagna reca disposizioni di riordino in materia di distribuzione commerciale, nell'ambito delle competenze regionali e comunali in materia di commercio.
1.
Art. 2
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999
1.
La lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) è sostituita dalla seguente:
"c bis) mercatini degli hobbisti: i mercati, le fiere, le manifestazioni fieristiche e le altre manifestazioni, comunque denominate, sulle aree pubbliche, o sulle aree private aperte al pubblico indifferenziato, dirette anche alla vendita, al baratto, alla proposta o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano anche gli operatori non professionali del commercio, non in possesso delle autorizzazioni di cui agli articoli 2 e 3. I mercatini degli hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;".
2.
Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 12 del 1999, è inserita la seguente:
"c ter) mercatini storici con hobbisti: i mercatini degli hobbisti che, alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, si svolgono da almeno dieci anni nei Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore a 30.000 abitanti istituiti, negli ultimi 5 anni, per fusione di Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. La Giunta regionale approva le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti. L'elenco di tali manifestazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna. I mercatini storici con hobbisti sono disciplinati dall'articolo 7 bis;".
1.
La lettera c bis) del comma 1 dell' (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del ) è sostituita dalla seguente:2.
Dopo la lettera c bis) del comma 1 dell', è inserita la seguente: Art. 3
Modifiche all'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999
1.
Il comma 1 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, è così sostituito:
"1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) e lettera c ter)".
2.
Il comma 3 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.".
3.
Il comma 5 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 è sostituito dal seguente:
"5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo".
4.
Al comma 6 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la parola
"dieci"
è sostituita da "trenta".
5.
Al comma 7 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"Anche nell'ipotesi in cui la gestione delle manifestazioni sia affidata a soggetti diversi, il controllo e la vidimazione spettano al Comune ospitante, che ne stabilisce le modalità operative.".
6.
Al comma 8 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, dopo le parole
"I Comuni istituiscono i mercatini degli hobbisti"
sono inserite le seguenti: "e i mercatini storici con hobbisti".
7.
Al comma 8 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
"I Comuni trasmettono annualmente alla Regione gli elenchi dei tesserini rilasciati, dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti svoltisi sul proprio territorio e degli hobbisti che hanno partecipato a ciascuna manifestazione, nonché un elenco riepilogativo concernente l'attività di vigilanza svolta e le sue risultanze. I dati sono messi a disposizione dell'Agenzia delle entrate per i controlli di competenza".
8.
Al comma 10 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la cifra
"100,00"
è sostituita con "250,00".
9.
Al comma 12, lettera c), dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999, la cifra
"100,00"
è sostituita con "250,00".
1.
Il comma 1 dell', è così sostituito:
"1. Sono, di seguito, denominati hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che non essendo in possesso dell'autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c bis) e lettera c ter)".
"1.
2.
Il comma 3 dell' è sostituito dal seguente:
"3. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 , per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a trenta appositi spazi per la vidimazione, di cui dieci per la partecipazione a mercatini degli hobbisti e venti per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione. Esauriti gli spazi per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti, eventuali spazi non utilizzati per la partecipazione a mercatini degli hobbisti possono essere utilizzati per la partecipazione a mercatini storici con hobbisti.".
"3.
3.
Il comma 5 dell' è sostituito dal seguente:
"5. Il tesserino identificativo ha validità di un anno ed è rilasciato per non più di una volta all'anno per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare e per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi; tale tesserino, il cui rilascio è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di diritti di istruttoria, pari a euro 100,00, non è cedibile o trasferibile ed è esposto, unitamente all'elenco della merce in esposizione, durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo".
"5.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Art. 4
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2013
1. L'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 2013, n. 4 (Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 "Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ", alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e alla legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Presentazione del documento unico di regolarità contributiva da parte degli operatori del commercio sulle aree pubbliche") è abrogato.
1.
Art. 5
Clausola valutativa
1. Decorsi due anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999, l'Osservatorio regionale del commercio di cui all'articolo 14 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 114 ) svolge un'analisi dell'incidenza del commercio in forma hobbistica nel settore del commercio su aree pubbliche.
2. L'Assemblea legislativa esercita il monitoraggio e il controllo sull'attuazione degli articoli 6, comma 1, lettere c bis) e c ter), e 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 e ne valuta i risultati ottenuti sulla base delle comunicazioni trasmesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 8. A tal fine la Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi e delle valutazioni svolte dall'Osservatorio ai sensi del comma 1, decorsi tre anni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge n. 12 del 1999 , e successivamente con periodicità triennale, presenta alla Commissione assembleare competente una relazione sui seguenti aspetti:
a) diffusione dei mercatini degli hobbisti e dei mercatini storici con hobbisti nella Regione Emilia-Romagna;
b) numero dei tesserini rilasciati agli operatori hobbisti;
c) risultanze dell'attività di vigilanza esperite svolta dai Comuni.
d) evoluzione del settore del commercio sulle aree pubbliche nel territorio regionale.
1.
2.
Art. 6
Disposizioni transitorie e finali
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a) approva le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999;
b) aggiorna le caratteristiche del tesserino identificativo degli hobbisti, già stabilite ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 bis, commi 3 e 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificate dalla presente legge, trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna dell'elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c ter), della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge. A tale data, i tesserini identificativi degli hobbisti precedentemente rilasciati cessano di essere efficaci.
3. Ai fini del conteggio del numero di tesserini identificativi degli hobbisti rilasciabili per nucleo di residenti nella stessa unità immobiliare di cui all'articolo 7 bis, comma 5, della legge regionale n. 12 del 1999, come modificato dalla presente legge, non sono tenuti in considerazione i tesserini rilasciati prima del termine di cui al comma 2 del presente articolo.
4. Entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera a), i Comuni nei quali si svolgono mercatini storici degli hobbisti provvedono ad adeguarne la relativa disciplina alla presente legge. Decorso inutilmente tale termine, trova applicazione la disciplina generale stabilita dagli atti regionali.
5. Qualora nell'ambito del processo di dematerializzazione si pervenga alla definizione di uno specifico applicativo, le comunicazioni di cui al comma 8 dell'articolo 7 bis della legge regionale n. 12 del 1999 sono effettuate dai comuni attraverso l'uso dello stesso, secondo le modalità definite dalla Regione con delibera della Giunta regionale.
1.
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3.
4.
5.