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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Art. 24
1.
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera 'Arcispedale Santa Maria Nuova'. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è inserito il seguente:
"Art. 6 bis
Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 Sito esterno sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT - testamento biologico)
1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 Sito esterno (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Sito esterno (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la dichiarazione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, dai notai.
2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017 Sito esterno, è istituito per le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e gestione delle informazioni relative all'esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.
3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 419, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 Sito esterno (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).".

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