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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Art. 26
Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015
1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo, individuato per l'esercizio 2018, per ciascuna delle figure professionali in posizione di distacco al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L'entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.
2. Il presente articolo può essere applicato anche per lo svolgimento, previa convenzione, di attività nell'ambito di progetti speciali e accordi tra la Regione e gli enti che esercitano funzioni conferite ai sensi delle leggi di cui al comma 1.
3. La posizione di distacco, su richiesta dell'ente e previo assenso del dipendente, può essere sostituita dal comando oneroso disposto ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 16 gennaio 1997, n. 2 (Misure straordinarie di gestione flessibile dell'impiego regionale) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2019. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.
4. Il periodo di distacco o di comando oneroso disposto ai sensi del presente articolo non può complessivamente superare il periodo massimo di trentasei mesi in quanto finalizzato a permettere agli enti di cui al comma 1 di completare il proprio organico per l'esercizio autonomo delle funzioni conferite.
5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di distacco o comando, le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni possono anche prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti nonché l'adeguamento dei fondi e degli istituti del salario accessorio.

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