LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018
Art. 28
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979
1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è inserito il seguente:
"4 bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.".