LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018
Art. 34
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).
2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.
3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione dell'ADER con il supporto di un comitato scientifico composto da esperti. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale. La partecipazione al comitato scientifico è senza oneri per la Regione.
5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.
6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.".