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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Art. 34
1.
L'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) è sostituito dal seguente:
"Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo digitale
1. L'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government, costituenti l'Agenda digitale dell'Emilia-Romagna (ADER).
2. L'ADER definisce, con periodicità di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato, le strategie della Regione per il territorio regionale, individua le aree e gli obiettivi in coerenza con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), raccorda gli interventi in ambito regionale ai programmi europei e statali, costituendo il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi digitali.
3. Alle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea legislativa si attengono, nei propri programmi riguardanti il digitale, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione dell'ADER con il supporto di un comitato scientifico composto da esperti. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale. La partecipazione al comitato scientifico è senza oneri per la Regione.
5. L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con specifici accordi attuativi. La convenzione generale definisce la predetta collaborazione tra i vari soggetti pubblici che vengono a fare parte dell'aggregazione denominata Community network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella convenzione generale, sono esercitate, anche nell'interesse degli enti pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della Community network dell'Emilia-Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il compito di assicurare l'emersione dei fabbisogni e l'indirizzo per le strategie territoriali.
6. Il controllo analogo congiunto nei confronti della società prevista dall'articolo 10 è esercitato tramite un Comitato permanente di indirizzo e coordinamento tra gli enti pubblici soci, la cui composizione e funzionamento sono definiti nell'ambito di una apposita convenzione sottoscritta dai soci. La competente direzione generale della Regione coordina le funzioni regionali e le altre definite dalla convenzione nell'ambito del Comitato.".

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