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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Sezione I
Disciplina del turismo
Art. 3
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) è aggiunto il seguente periodo:
"Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.".
Art. 4
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è inserito il seguente:
"1 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12.".
Art. 5
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.
Sezione II
Cultura
Art. 6
1.
Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale.".
Art. 7
1.
Il comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:
"4. La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.".
Art. 8
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dopo le parole
"la Regione provvede"
sono inserite le seguenti:
"al trasferimento delle risorse necessarie".
Art. 9
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole
"fondo di dotazione"
sono sostituite dalla parola
"patrimonio".
Sezione I
Disposizioni di adeguamento normativo in materia di consorzi di bonifica
Art. 10
1.
Al comma 14 dell'articolo 16 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole
"prevista al comma 12"
sono sostituite dalle seguenti:
"prevista al comma 13"
e le parole
"di cui al comma 11"
sono sostituite dalle seguenti:
"di cui al comma 12".
Art. 11
1.
Al primo comma dell'articolo 27 della legge regionale n. 42 del 1984 le parole
"sentita la Commissione consultiva di cui al precedente art. 25"
sono soppresse.
Sezione II
Disposizioni di coordinamento normativo in materia di paesaggio
Art. 12
1.
Al comma 6 dell'articolo 70 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio), le parole
"il PTPR e gli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano dato attuazione alle previsioni dello stesso PTPR, costituiscono primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146, 147 del decreto legislativo stesso."
sono sostituite dalle parole
"il PTPR costituisce primario parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli articoli 146 e 147 del decreto legislativo stesso. In via transitoria, fino all'entrata in vigore del nuovo PTPR approvato a norma degli articoli 64 e 65, costituiscono altresì parametro di valutazione per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche le previsioni dei PTCP che abbiano dato attuazione all'attuale PTPR.".
Sezione III
Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale
Art. 13
1.
All'articolo della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis. A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge.".
Art. 14
1.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole
"negli anni dal 2012 al 2017"
sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni dal 2012 al 2020".
2.
Al comma 3 dell'articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole
"diciotto milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti:
"ventidue milioni e mezzo di euro".
Art. 15
1.
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:
"3 bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all'articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).".
Sezione IV
Disciplina degli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
Art. 16
1.
L'articolo 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:
"Art. 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) le finalità;
b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.".
Art. 17
1.
Il comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.".
2.
Il comma 6 dell'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.".
Art. 18
1.
Dopo l'articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 54 bis
Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.
3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.
4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.
5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.".
Art. 19
Abrogazioni
1. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata.
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2011 è abrogato.
3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.
Sezione V
Disciplina del trasporto pubblico
Art. 20
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole
"dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)".
Art. 21
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:
"c) bis interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".
2.
Il comma 4 dell'articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4. Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.".

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