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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

BOLLETTINO UFFICIALE n. 409 del 27 dicembre 2018

Capo II
INFORMAZIONE E TRASPARENZA
Art. 2
1.
Nella legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni), all'articolo 1, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. . In coerenza con lo Statuto della regione Emilia-Romagna (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13), al fine di garantire ai cittadini una effettiva partecipazione, la Regione informa la propria attività al principio di massima trasparenza e circolazione delle informazioni, con particolare riferimento agli atti di indirizzo, amministrativi, gestionali ed ispettivi, assunti sia direttamente sia da agenzie, enti strumentali ed aziende regionali, nonché dalle società controllate.
3 ter. Ai fini del comma 3 bis la Regione:
a) si impegna ad innovare costantemente le proprie procedure al fine di assicurare una sempre migliore e tempestiva pubblicizzazione di tutte le proprie informazioni e ne promuove l'adozione anche da parte delle agenzie, degli enti strumentali e delle aziende regionali, nonché delle società controllate;
b) propone l'adozione delle medesime procedure ad enti e società partecipate affinché anch'essi garantiscano analoghi livelli di trasparenza e tempestività informativa.".
Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI REGIONALI
Art. 28
1.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è inserito il seguente:
"4 bis. La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.".
Art. 29
1.
Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:
"3. In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 Sito esterno (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno), salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 Sito esterno (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 Sito esterno).".
Art. 30
1.
Al secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale n. 26 del 1979 le parole
"al Presidente della Giunta regionale"
sono sostituite dalle seguenti:
"al dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali o suo delegato".
Art. 31
1.
La rubrica dell'articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente:
"Rimborsi e compensazioni".
2.
Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:
"2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.".
Art. 32
Estinzione dei crediti tributari di modesta entità
1. A decorrere dal 1° luglio 2012 per i crediti tributari in essere alla data di entrata in vigore della presente legge non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi a tributi regionali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di trenta euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.
2. Se l'importo del credito supera il limite previsto dal comma 1, si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito tributario, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento concernenti il medesimo tributo.
Art. 33
1.
Nella legge regionale 21 dicembre 2012, n. 15 (Norme in materia di tributi regionali), al comma 2 dell'articolo 20 le parole:
"con la decorrenza che sarà stabilita da successiva legge regionale"
sono sostituite da:
"dal 1° luglio 2019"

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