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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 25
Riassetto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e dell'Azienda USL di Modena
1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena è costituita da un unico presidio e si articola nei due stabilimenti ospedalieri: il Policlinico di Modena e l'Ospedale Civile di Baggiovara. L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena subentra a tutti gli effetti e senza soluzione di continuità nei rapporti attivi e passivi in essere, interni e esterni in capo all'Azienda USL di Modena direttamente riferiti alla gestione dello stabilimento dell'Ospedale Civile di Baggiovara. Dalla medesima data viene conseguentemente ridefinito l'assetto del Presidio ospedaliero unico dell'Azienda USL di Modena. Relativamente al patrimonio, restano confermati i provvedimenti assunti in attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e seconda variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018).
2. Il personale dell'Azienda USL di Modena, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, che alla data di cui al comma 1 è collocato in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, ai sensi dell' articolo 22-ter, comma 3, della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), è trasferito all'Azienda Ospedaliero-Universitaria stessa ai sensi e secondo le procedure dell' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). Il trasferimento decorre dal 1° gennaio 2020, o altra diversa data, anche precedente, da stabilire con atto della Giunta regionale. Sino alla data del trasferimento il personale permane in posizione di assegnazione temporanea. La Giunta regionale può fornire indirizzi in merito, con particolare riferimento alla data di decorrenza del trasferimento del personale ed ai relativi effetti sulle dotazioni organiche e sui fondi contrattuali delle Aziende interessate.
3. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale) i processi di cui al presente articolo sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, nonché il confronto con le organizzazioni sindacali delle quali si riconosce il ruolo.

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