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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 31
1.
La rubrica dell' articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituita dalla seguente:
"Rimborsi e compensazioni".
2.
Dopo il comma 2 dell' articolo 8 della legge regionale n. 31 del 1996 è inserito il seguente:
"2 bis. Se il gestore dell'impianto ha effettuato pagamenti in eccedenza rispetto al dovuto per ciascun trimestre può presentare istanza di compensazione, in carta semplice, con allegazione di idonea documentazione attestante il credito, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di tributi entro trenta giorni dall'effettuazione del pagamento eccessivo. La compensazione viene imputata ai trimestri successivi dello stesso anno d'imposta. Se non è possibile esperire la totale compensazione del credito nel medesimo anno d'imposta, il credito non compensato, indicato nella dichiarazione annuale, viene per la parte restante rimborsato e può essere portato in compensazione nell'anno d'imposta successivo solo a seguito di espressa autorizzazione della stessa struttura regionale competente.".

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