LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo III
SVILUPPO ECONOMICO E CULTURALE
Sezione I
Disciplina del turismo
Art. 3
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006
1.
Alla fine del comma 2 dell'
articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) è aggiunto il seguente periodo:
"Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla
legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.".
Art. 4
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
abrogato
Art. 5
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1.
Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'
articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326 , il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi della
legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della
L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e
della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della
legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della
L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.
2.
Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.
Sezione II
Cultura
Art. 6
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)
Modifiche all'
articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995
abrogato
Art. 7
(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 Allegato A)
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
abrogato
Art. 8
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2014
1.
Al comma 2 dell'
articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dopo le parole
"la Regione provvede"
sono inserite le seguenti:
"al trasferimento delle risorse necessarie".
Art. 9
Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2018
1.
Al comma 1 dell'
articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole
"fondo di dotazione"
sono sostituite dalla parola
"patrimonio".