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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Sezione I
Disciplina del turismo
Art. 3
1.
Alla fine del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) è aggiunto il seguente periodo:
"Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.".
Art. 4
1.
Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è inserito il seguente:
"1 bis. La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12.".
Art. 5
Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi operanti nel turismo e commercio
1. Al fine di garantire al sistema dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all' articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 Sito esterno (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 Sito esterno, il rafforzamento dell'operatività, per conseguire l'utilizzo efficiente delle risorse regionali già allocate nei settori del turismo e del commercio, la Regione autorizza i confidi ad imputare al fondo rischi turismo e commercio le risorse già destinate a favore dei suddetti settori derivanti da contributi concessi dalla Regione per le medesime finalità alla data del 31 dicembre 2018, ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L.R. 7 dicembre 1994, n. 49) e della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 40 (Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della Regione Emilia-Romagna. Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della L.R. 6 luglio 1984 n. 38)) e ad impiegare il fondo stesso a favore delle imprese e per le finalità previste dalla normativa di riferimento.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite, a seguito di apposita richiesta da parte dei confidi, dalla Giunta regionale con i criteri, le modalità e i vincoli stabiliti con proprio atto.

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