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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Sezione II
Cultura
Art. 6
1.
Il comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituito dal seguente:
"2. La Regione può, altresì, trasferire risorse per particolari attività, progetti, iniziative sulla base delle previsioni contenute nel bilancio dell'Istituto approvato dalla Giunta regionale.".
Art. 7
1.
Il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:
"4. La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.".
Art. 8
1.
Al comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 16 (Salvaguardia e valorizzazione dei dialetti dell'Emilia-Romagna) dopo le parole
"la Regione provvede"
sono inserite le seguenti:
"al trasferimento delle risorse necessarie".
Art. 9
1.
Al comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2018, n. 11 (Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020) le parole
"fondo di dotazione"
sono sostituite dalla parola
"patrimonio".

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