LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Sezione III
Disposizioni di coordinamento normativo in materia ambientale
Art. 13
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008
1.
All'articolo
della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis.
A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge.".
Art. 14
Modifiche all'
articolo 34 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Al comma 2 dell'
articolo 34 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 19 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'
articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015) le parole
"negli anni dal 2012 al 2017"
sono sostituite dalle seguenti:
"negli anni dal 2012 al 2020".
2.
Al comma 3 dell'
articolo 34 legge regionale n. 19 del 2012 le parole
"diciotto milioni di euro"
sono sostituite dalle seguenti:
"ventidue milioni e mezzo di euro".
Art. 15
Modifiche all'
articolo 15 della legge regionale n. 4 del 2018
1.
Dopo il comma 3 dell'
articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:
"3 bis.
Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all'
articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).".