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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Sezione IV
Disciplina degli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
Art. 16
1.
L' articolo 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:
"Art. 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) le finalità;
b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.".
Art. 17
1.
Il comma 1 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1. Attraverso l'atto istitutivo la Giunta regionale attribuisce la gestione delle Aree di riequilibrio ecologico ai comuni o alle loro unioni.".
2.
Il comma 6 dell' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"6. I soggetti gestori comunicano alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle Aree di riequilibrio ecologico, sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.".
Art. 18
1.
Dopo l' articolo 54 della legge regionale n. 6 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 54 bis
Ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale
1. Qualora più comuni o più unioni siano interessati dalla presenza sul loro territorio di Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000 caratterizzati da vicinanza geografica, da ecosistemi tipologicamente simili, tali enti possono, previa intesa con la Regione, stipulare apposite convenzioni finalizzate alla gestione e alla conservazione delle Aree di riequilibrio ecologico o di siti della Rete natura 2000.
2. L'intesa di cui al comma 1 deve definire la durata, le finalità ed i reciproci impegni per garantire la conservazione e la valorizzazione delle Aree di riequilibrio ecologico e siti della Rete natura 2000.
3. La Regione può concorrere alle loro spese di gestione attraverso la concessione di appositi contributi finanziari, compresi quelli per gli investimenti volti alla loro conservazione e valorizzazione.
4. I singoli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale potranno assumere una specifica denominazione che richiami la loro collocazione geografica.
5. Gli ambiti di tutela naturalistica di interesse sovracomunale entreranno a fare parte della rete regionale.".
Art. 19
Abrogazioni
1. La lettera e) del comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano) è abrogata.
2. Il comma 2 dell' articolo 6 della legge regionale n. 24 del 2011 è abrogato.
3. La lettera d) del comma 2 dell' articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni) è abrogata.

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