LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Sezione V
Disciplina del trasporto pubblico
Art. 20
Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'
articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole
"dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)".
Art. 21
Modifiche all'
articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999
1.
Dopo la lettera c) del comma 2 dell'
articolo 167 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) è inserita la seguente:
"c) bis
interventi di ripristino o consolidamento di opere d'arte resisi necessari per evitare limitazioni alla circolazione lungo la rete provinciale, con priorità di spesa per quella ricadente nella rete stradale di interesse regionale al fine di mantenere omogenei standard tecnici e funzionali sulla stessa;".
2.
Il comma 4 dell'
articolo 167 della legge regionale n. 3 del 1999 è sostituito dal seguente:
"4.
Le risorse specificamente autorizzate dal bilancio regionale per gli interventi di cui al comma 2, lettere c) e c bis), sono assegnate con delibera della Giunta regionale alle Province interessate.".