LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 13
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 19 del 2008
1.
All'articolo
della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico), dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8 bis.
A seguito della conclusione dell'avvalimento delle strutture tecniche regionali competenti in materia sismica, ai sensi dell'
articolo 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 (Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018), i comuni possono stipulare apposite convenzioni con la Città metropolitana di Bologna e con le province per la costituzione di apposite strutture tecniche cui conferire l'esercizio delle funzioni in materia sismica loro attribuite dalla presente legge.".