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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 15
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 15 della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale dei progetti) è inserito il seguente:
"3 bis. Il proponente può chiedere che il provvedimento autorizzatorio unico subordini la realizzazione del progetto all'ottenimento dell'autorizzazione sismica. In tal caso l'istanza di cui al comma 1 è corredata con le documentazioni di cui all' articolo 10, comma 3, lettera b), della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico).".

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