LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 16
Sostituzione dell'
articolo 53 della legge regionale n. 6 del 2005
1.
L'
articolo 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:
"Art. 53
Istituzione
1.
All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2.
La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a)
le finalità;
b)
la perimetrazione in scala 1:10.000;
c)
gli obiettivi gestionali specifici;
d)
le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3.
Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.".