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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 16
1.
L' articolo 53 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000) è sostituito dal seguente:
"Art. 53
Istituzione
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvede la Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, previa verifica di coerenza con gli strumenti di pianificazione e di programmazione di livello regionale e sulla base dei criteri definiti attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12.
2. La proposta d'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico deve avere i seguenti contenuti minimi:
a) le finalità;
b) la perimetrazione in scala 1:10.000;
c) gli obiettivi gestionali specifici;
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la loro conservazione e valorizzazione.
3. Possono avanzare la proposta di istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico i comuni e le loro unioni, le province e la Città metropolitana di Bologna, previa consultazione delle associazioni ambientaliste ed agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e dei proprietari delle aree interessate.".

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