LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 20
Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'
articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole
"dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)".