LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 20
Modifiche all'
articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Alla lettera a) del comma 1 dell'
articolo 11 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti), le parole
"dall'art. 4, limitatamente alle lettere b), c) e d), dall'art. 7, limitatamente alle lettere a), b) e c)"
sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 4, limitatamente alle lettere b), c), d) ed e bis), dall'articolo 7, limitatamente alle lettere a), b), c) ed e bis)".