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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 26

(prima modificati commi 1 e 3, sostituito comma 5, inserito comma 5 bis ed abrogati commi 2 e 4 da art. 14 L.R. 28 dicembre 2021, n. 19, in seguito modificato comma 3 da art. 9 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, infine modificato comma 5 da art. 20 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 )

Esercizio di funzioni conferite con la legge regionale n. 13 del 2015
1. Al fine di favorire l'esercizio autonomo delle funzioni conferite ad altri enti pubblici ai sensi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni) e dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)), dal 1° gennaio 2019 la Regione Emilia-Romagna garantisce agli enti destinatari, previo rinnovo della convenzione, il trasferimento annuale delle risorse finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni. L'importo annuale del trasferimento finanziario riconosciuto agli enti sarà stabilito in ragione del costo complessivo annuale sostenuto per ciascuna delle figure professionali acquisite in organico per l’esercizio delle funzioni trasferite, fino al limite massimo delle figure professionali in distacco nell’esercizio 2018. L’importo del trasferimento può essere incrementato di un valore finanziario annuale pari ai costi generali per la gestione di ogni collaboratore in organico al 31 dicembre 2018, fatte salve integrazioni specifiche per il sostegno dei costi generali. L'entità del trasferimento finanziario sarà annualmente decurtata dei costi sostenuti dalla Regione per il personale eventualmente distaccato.
2. abrogato.
3. A richiesta dell’ente, e previo assenso del collaboratore interessato, i dipendenti della Regione sono collocati in posizione di comando oneroso disposto ai sensi dell’articolo 30, comma 2 sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) per un periodo massimo di trentasei mesi non rinnovabile, decorrenti dal 1° gennaio 2022. Il comando è finalizzato a garantire all'ente di adeguare il proprio organico per dotarsi stabilmente di personale proprio, anche tramite mobilità volontaria del personale già comandato. Il comando oneroso non comporta riduzione del finanziamento di cui al comma 1.
4. abrogato.
5. La Regione e gli enti di cui al comma 1 regolano l'esercizio delle funzioni conferite tramite convenzioni. Le convenzioni regolano gli aspetti finanziari, le modalità di gestione del personale in posizione di comando e le eventuali procedure di mobilità volontaria tra gli enti. Le stesse convenzioni devono prevedere il trasferimento di quote di dotazione organica tra gli enti non ancora trasferite entro il 31 dicembre 2021 anche al fine di permettere a ciascun ente di adeguare i propri fondi del salario accessorio. Dall'esercizio 2024 l’importo annuale della componente dello stipendio tabellare del personale riconosciuto agli enti ai sensi del comma 1 è adeguato ai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali. L'adeguamento è applicato dall'esercizio successivo a quello dell'entrata in vigore del rinnovo dei contratti.
5 bis. L’importo annuale del trasferimento è comunque garantito per il personale già trasferito con le procedure e le modalità di cui all’ articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

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