LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17 L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 28
Modifiche all'
articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1979
1.
Dopo il quarto comma dell'
articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1979, n. 26 (Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) è inserito il seguente:
"4 bis.
La tassa per la concessione di costituzione di aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione di fauna selvatica va corrisposta all'atto del rilascio della concessione. Per gli anni successivi va corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.".