LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 29
Modifiche all'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979
1.
Il comma 3 dell'
articolo 6 della legge regionale n. 26 del 1979 è sostituito dal seguente:
"3.
In caso di ritardato pagamento della tassa sulle concessioni regionali, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa ai sensi dell'
articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
(Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'
articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
), salvo quanto previsto in caso di ravvedimento dall'
articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
(Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'
articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
).".



