LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 3
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2006
1.
Alla fine del comma 2 dell'
articolo 3 della legge regionale 31 luglio 2006, n. 16 (Valorizzazione del turismo naturista) è aggiunto il seguente periodo:
"Con deliberazione della Giunta regionale potranno essere definiti i requisiti relativi ai servizi delle aree destinate al naturismo, fatto salvo quanto previsto dalla
legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) e relative direttive di attuazione per le strutture ricettive.".