LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 4
Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale n. 4 del 2016
1.
Dopo il comma 1 dell'
articolo 3 della legge regionale 25 marzo 2016, n. 4 (Ordinamento turistico regionale - Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della
legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)) è inserito il seguente:
"1 bis.
La Città metropolitana di Bologna e le Province possono affidare con convenzione le funzioni di cui al comma 1, lettera c), alle Destinazioni turistiche di cui all'articolo 12.".