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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019

Art. 7
1.
Il comma 4 dell' articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:
"4. La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.".

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