LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 24
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE REGIONALE DI STABILITÀ PER IL 2019
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 dicembre 2021, n. 19 L.R. 3 agosto 2022, n. 11Art. 7
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2000
1.
Il comma 4 dell'
articolo 7 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali) è sostituito dal seguente:
"4.
La Regione trasferisce annualmente all'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali le risorse stanziate in bilancio per la programmazione bibliotecaria e per quella museale stabilendo anche i termini per l'utilizzo dei fondi assegnati.".