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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Originale27/12/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 30 luglio 2019, n. 14

Art. 6
Agevolazioni per le imprese in ambito turistico
1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese del territorio regionale per progetti di investimento volti alla riqualificazione ed al potenziamento delle strutture nel settore del turismo, con particolare riferimento alle strutture ricettive, la Regione è autorizzata ad istituire fondi destinati ad offrire forme di garanzia dei crediti alle imprese per il finanziamento dei suddetti progetti, anche attraverso forme di accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia.
2. I fondi di cui al comma 1 potranno anche contribuire a formare sezioni di cogaranzia, riassicurazione e/o controgaranzia in operazioni strutturate di portafoglio, in accordo con altri operatori del credito e della garanzia.
3. Il fondo è istituito nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, per gli scopi e con le modalità enunciate ai commi 1 e 2, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta regionale.
4. La Regione può altresì incentivare i progetti di investimento, di riqualificazione e potenziamento delle strutture di cui al comma 1 con contribuiti a fondo perduto alle imprese, la cui assegnazione avviene sulla base di un bando approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Il bando definisce gli specifici ambiti e le tipologie di interventi ammessi a finanziamento, i criteri, le procedure e le misure dei contributi.
5. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 3 è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 1.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 3.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.
6. Per far fronte gli oneri derivanti dal comma 4 è autorizzata, per l'esercizio 2019, la spesa di euro 3.500.000,00 e per l'esercizio 2020 la spesa di euro 16.500.000,00, nell'ambito della Missione 7 Turismo - Programma 1 Sviluppo e la valorizzazione del turismo.

Note del Redattore:

(Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui al presente articolo, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - integrata con variazioni, allegata alla presente legge, così come indicato da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 14)

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