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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato30/07/2019
2. Testo Originale27/12/2018

Data di pubblicazione della legge modificante : 30/07/2019

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2018, n. 25

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021 (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2019)

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 30 luglio 2019, n. 13

L.R. 30 luglio 2019, n. 14

Art. 9
Interventi in materia di opere idrauliche nei corsi d'acqua di competenza regionale
1. Per l'espletamento del servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale, ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), sono disposte, nell'ambito della Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente - Programma 1 Difesa del suolo, le seguenti autorizzazioni di spesa:
- esercizio 2019 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2020 euro 1.000.000,00;
- esercizio 2021 euro 1.000.000,00.
2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1 la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire le risorse all'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.
3. Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.

Note del Redattore:

(Alle autorizzazioni di rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli esercizi 2019, 2020 e 2021, di cui al presente articolo, sono apportate le modifiche di cui alla Tabella A - integrata con variazioni, allegata alla presente legge, così come indicato da art. 7 L.R. 30 luglio 2019, n. 14)

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