LEGGE REGIONALE 16 marzo 2018, n. 1
RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ IN HOUSE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art.6
(aggiunto comma 1 bis da art. 27 L.R. 29 dicembre 2020, n. 11)
Modalità di intervento
1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 5 la Giunta regionale, previa informativa alla Commissione assembleare competente, è autorizzata ad approvare:
a) una convenzione sulla base del programma annuale di funzionamento della società consortile che riconosce un contributo annuale al fondo consortile dedicato;
b) un programma pluriennale delle attività per le quali la Regione prevede l'affidamento alla società ed un programma annuale di specificazione delle singole attività da affidare, cui conseguiranno le relative convenzioni.
1 bis. In deroga a quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, previa comunicazione alla commissione assembleare competente, può autorizzare la stipula di convenzioni singole per il conferimento di attività connesse all'effettuazione di lavori pubblici di interesse regionale nell'ambito delle infrastrutture per lo sviluppo della ricerca e dell'innovazione.