LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Art. 4
Sostituzione dell'
articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente:
"Art. 3
Misure di conservazione
1.
La Giunta regionale, sulla base delle linee guida del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adotta l'atto preliminare contenente le misure di conservazione per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'
articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 , sentiti i rispettivi enti di gestione.
2.
L'atto preliminare è pubblicato sul sito web della Giunta regionale per un periodo di sessanta giorni corredato da un avviso di pubblicazione che riporta l'indicazione:
a)
dell'atto in corso di approvazione;
b)
del sito web sul quale l'atto è pubblicato e del termine perentorio entro cui chiunque può formulare osservazioni;
c)
del responsabile del procedimento.
3.
L'avviso di pubblicazione è altresì pubblicato sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati ed è trasmesso ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
4.
L'avviso di pubblicazione è inoltre trasmesso alle Province, ai Comuni e agli altri enti di governo del territorio, agli enti di gestione delle aree protette limitrofe ai siti e alle associazioni economiche e sociali.
5.
Entro la scadenza del termine di pubblicazione chiunque può formulare osservazioni. La Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute di norma entro i successivi novanta giorni.
6.
Sulla base delle risultanze della consultazione di cui al comma 5, la Giunta regionale approva la proposta di adozione delle misure di conservazione e la trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la designazione delle "Zone speciali di conservazione" (ZSC) ai sensi dell'
articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 . Entro sei mesi dal decreto di designazione delle ZSC, la Giunta regionale approva le misure di conservazione delle ZSC.
7.
La delibera di approvazione delle misure di conservazione è consultabile sul sito web della Regione. L'avviso dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul BURERT, sull'albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati, su almeno un quotidiano a diffusione locale ed è comunicato ai proprietari interessati qualora gli stessi siano agevolmente individuabili e le misure di conservazione coinvolgano porzioni limitate di territorio.
8.
Per l'approvazione e la modifica delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS) di cui all'
articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle designate ZSC si segue il procedimento di cui al presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7. Le modifiche necessarie per la correzione di errori materiali ovvero per l'adeguamento a norme comunitarie e nazionali e le modifiche che non prevedono vincoli alle trasformazioni d'uso del suolo sono approvate con deliberazione di Giunta sentiti gli enti gestori dei siti.
9.
Le misure di conservazione possono prevedere le tipologie di interventi di modesta entità che non presentano incidenza significativa sul sito.
10.
Resta ferma l'applicazione dell'
articolo 13, comma 2, lettera c), della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975 n. 6) per quanto riguarda l'approvazione con regolamento delle misure di conservazione generali previste dal medesimo articolo.".