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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11

DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 27 dicembre 2018, n. 24

L.R. 14 giugno 2024, n. 7

Art. 6
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 61 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000), le parole
"agli Enti di gestione per i Parchi e la Biodiversità e agli Enti di gestione dei Parchi interregionali"
sono sostituite dalle seguenti:
"agli Enti gestori delle aree protette regionali e dei parchi interregionali".
2.
Il comma 1 bis dell' articolo 61 della legge regionale n. 6 del 2005 è sostituito dal seguente:
"1 bis. La Regione può concedere contributi ai Parchi nazionali, agli Enti di gestione per i parchi e la biodiversità o ad altri enti pubblici, per la realizzazione di interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione dei siti designati dall'UNESCO come Riserva della Biosfera Man and Biosphere (MAB) o come Sito Patrimonio dell'Umanità designati sulla base del criterio naturale n. IX stabilito dall'UNESCO, o per la predisposizione delle nuove proposte di candidatura per le medesime categorie UNESCO.".
"Art. 6
Valorizzazione
1. La Regione, al fine di promuovere e valorizzare il pane ed i prodotti realizzati dai forni regionali artigianali, intesi quali esercizi di vendita, ovvero locali di produzione e stoccaggio non necessariamente attigui ma riconducibili ai panifici iscritti all'albo delle imprese artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno (Legge-quadro per l'artigianato), può sostenerne le iniziative promozionali.
2. In particolare, la Regione supporta con specifici contributi le iniziative da tenersi durante la "Giornata del pane e dei prodotti da forno", che si svolge ogni anno.
3. La data dell'evento di cui al comma 2, nonché l'ammontare e le modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo, sono definite con atto della Giunta regionale.
4. Per l'attività di valorizzazione e di promozione di cui all'articolo 1, comma 1, la Giunta regionale predispone, fra l'altro, azioni finalizzate alla tracciabilità del prodotto, anche supportando accordi intercategoriali di filiere.".

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