LEGGE REGIONALE 27 luglio 2018, n. 11
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2018-2020
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 14 giugno 2024, n. 7Capo III
Trasporti e viabilità
Art. 29
Modifiche all'
articolo 4 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1992, n. 30 (Programma di intervento per la sicurezza dei trasporti) è aggiunta la seguente:
"e bis)
interventi per la sicurezza degli utenti.".
Art. 30
Modifiche all'
articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Al comma 1 dell'
articolo 5 della legge regionale n. 30 del 1992, dopo la parola:
"privati,"
sono inserite le seguenti parole:
"con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni del settore di cui rispettivamente alla
legge regionale 21 febbraio 2005, n. 12 (Norme per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato. Abrogazione della
L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della
legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione
della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)) e alla
legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della
legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)).".
Art. 31
Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'
articolo 7 della legge regionale n. 30 del 1992 è inserita la seguente:
"e bis)
contributi per acquisto di mezzi e attrezzature volte a migliorare le attività a supporto della sicurezza degli utenti della rete stradale regionale.".
Art. 32
Modifiche all'
articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Il comma 1 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 è sostituito dal seguente:
"1.
La Giunta regionale adotta, nell'ambito degli strumenti di pianificazione indicati all'articolo 2, criteri e modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 7.".
2.
I commi 2, 3 e 4 dell'
articolo 8 della legge regionale n. 30 del 1992 sono abrogati.
Art. 33
Modifiche all'
articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992
1.
Al comma 2 dell'
articolo 9 della legge regionale n. 30 del 1992 le parole:
"i quali"
sono sostituite dalle seguenti:
"con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di cui all'articolo 5, comma 1, che".
Art. 34
Modifiche alla
legge regionale n. 30 del 1998
1.
Al comma 1 dell'
articolo 33 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche:
b)
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b bis)
attuare gli indirizzi regionali in materia tariffaria per incentivare l'uso del trasporto pubblico;
b ter)
realizzare maggiori controlli e attuare nuovi provvedimenti atti a contrastare il mancato pagamento delle tariffe del trasporto pubblico.".
2.
Il comma 3 dell'
articolo 33 della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:
"3.
La Giunta regionale stabilisce altresì le modalità di erogazione dei contributi, di monitoraggio nonché le fattispecie e le modalità di revoca.".
3.
L'
articolo 50 della legge regionale n. 30 del 1998 è abrogato.
Art. 35
(abrogato da Allegato A L.R. 14 giugno 2024, n. 7)
Modifiche all'
articolo 167 bis della legge regionale n. 3 del 1999
abrogato