LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 234 del 30 luglio 2018
Art. 11
Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Alla fine del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunte le seguenti parole:
"e a fornire indicazioni interpretative su questioni tecniche".
2.
Il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"3. Il comitato ha la durata dell'Assemblea legislativa e permane in carica fino alla nomina del successivo. È composto:
a) dall'assessore regionale competente, o suo delegato, che lo presiede;
b) dai comandanti dei corpi di polizia locale dei Comuni capoluogo;
c) da due comandanti dei corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana, designati dal Consiglio delle Autonomie locali;
d) da quattro comandanti di corpo di polizia locale scelti tra i comandanti di corpi comunali o intercomunali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali.".
3.
Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 bis. Alla cessazione degli incarichi dei comandanti di cui al comma 3, lettere c) e d), il Consiglio delle Autonomie locali procede alla tempestiva designazione dei nuovi comandanti.".