LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 234 del 30 luglio 2018
Art. 22
Introduzione dell'articolo 17 quater della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l'articolo 17 ter della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 quater
Collaborazioni tra strutture di polizia locale
1. La Regione promuove la cooperazione e il mutuo supporto tra i corpi e i servizi di polizia locale, anche attraverso lo scambio informativo, di strumenti e di addetti. A tal fine, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo di cui all'articolo 12, comma 2, lettere d) ed e), con proprio atto, adotta e rende disponibile agli Enti locali una modulistica uniforme.".