LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 18
Modifiche all'
articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Il comma 3 dell'
articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
3.
La funzione di comandante può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati e alla complessità dell'ente di appartenenza, preferibilmente maturata all'interno dei servizi di polizia locale.".
2.
Dopo il comma 3 dell'
articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 bis.
Il comandante assume lo status di appartenente alla polizia locale. Eventuali ulteriori incarichi conferiti dall'Ente locale non possono confliggere con le peculiari funzioni di polizia giudiziaria e polizia amministrativa locale proprie della funzione di polizia locale. Il comandante risponde funzionalmente all'organo che nel Comune o negli altri Enti locali, diversi dal Comune, ha la funzione di polizia locale attribuita dall'
articolo 2 della legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).".
3.
Dopo il comma 3 bis dell'
articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"3 ter.
Il comandante riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.".
4.
Al comma 4 bis dell'
articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola
"municipale"
è sostituita dalla seguente:
"locale".