LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 19
Introduzione dell'
articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo l'
articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"Art. 17 bis
Elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale
1.
È istituito presso la struttura regionale competente in materia di polizia locale l'elenco dei comandanti di corpo e dei responsabili di servizio di polizia locale, da cui deve risultare il percorso formativo e professionale individuale.
2.
Possono chiedere l'iscrizione all'elenco i comandanti di corpo e i responsabili di servizio di polizia locale che abbiano frequentato un apposito percorso formativo disciplinato dalla Giunta regionale.
3.
Gli Enti locali possono servirsi dell'elenco di cui al comma 1 per valutare, nell'ambito dei propri processi di selezione, i soggetti in possesso delle professionalità utili allo svolgimento delle attività di comando presso le proprie strutture di polizia locale.
4.
Oltre all'elenco di cui al comma 1, viene altresì redatto un elenco di soggetti che hanno frequentato e superato un apposito percorso formativo di preparazione allo svolgimento del ruolo di comandante di polizia locale. Tale percorso, che potrà essere organizzato e curato anche in collaborazione con le Università, è disciplinato dalla Giunta regionale.
5.
La Giunta regionale, sentiti il Consiglio delle Autonomie locali e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio atto i requisiti per l'iscrizione negli elenchi di cui ai commi 1 e 4 e le modalità della loro gestione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.".