LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 29
Modifiche all'
articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Dopo il comma 2 dell'
articolo 19 della legge regionale n. 24 del 2003 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis.
I loghi e i segni distintivi stabiliti dalla Giunta regionale non possono essere alterati o modificati né essere utilizzati in modo tale da recare pregiudizio all'immagine della polizia locale.
2 ter.
La Giunta regionale può definire modalità di utilizzo dei segni distintivi per finalità di merchandising promozionale della polizia locale.".