LEGGE REGIONALE 30 luglio 2018, n. 13
MODIFICHE ALLA
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 3 agosto 2022, n. 11
L.R. 28 dicembre 2023, n. 17Art. 37
(prima modificato comma 1 da art. 8 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, poi da art. 9 L.R. 28 dicembre 2023, n. 17)
Disposizioni transitorie
1.
In sede di prima applicazione dell'
articolo 14, comma 7, della legge regionale n. 24 del 2003, come modificata dalla presente legge,
la Giunta regionale effettua la prima ricognizione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2023 nei sei mesi successivi a tale data. Dopo tale ricognizione i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della
legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi.
2.
Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2, della previgente
legge regionale n. 24 del 2003 in essere, cessano al momento di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dai risultati raggiunti. I relativi atti di rendicontazione dovranno essere trasmessi agli uffici competenti della Regione entro il 31 dicembre 2018.
3.
In sede di prima applicazione, la Giunta trasmette alla Commissione assembleare competente lo schema di convenzione di cui al comma 1 dell'
articolo 16 bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, e la informa sulle modalità attuative della procedura concorsuale.
4.
In sede di prima applicazione dell'
articolo 17 bis della legge regionale n. 24 del 2003, introdotto dalla presente legge, possono chiedere l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1 i comandanti di corpo ed i responsabili di servizio di polizia locale che ricoprano tale ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché coloro i quali abbiano ricoperto detti ruoli per almeno tre anni negli ultimi sei.
5.
Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della
legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.