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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 333 del 22 ottobre 2018

Art. 3
Definizioni
1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:
a) il processo partecipativo è un percorso strutturato di dialogo e confronto, che viene avviato in riferimento ad un progetto futuro o ad una futura norma di competenza della Regione, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, in vista della loro elaborazione, mettendo in comunicazione enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano a qualsiasi titolo sul territorio, al fine di ottenere la completa rappresentazione delle posizioni, degli interessi o dei bisogni sulla questione, nonché di giungere ad una proposta ed alla sua eventuale mediazione o negoziazione in funzione di una codecisione, ricercando un accordo delle parti coinvolte sulla questione oggetto degli atti in discussione ;
b) il risultato del processo partecipativo è un documento di proposta partecipata di cui l'ente responsabile si impegna a tener conto nelle proprie deliberazioni. Qualora le delibere si discostino dal documento di proposta partecipata, le autorità decisionali devono darne esplicita motivazione nel provvedimento stesso, ai sensi dell'articolo 19;
c) per ente responsabile si intende l'ente titolare della decisione oggetto del processo partecipativo. Possono assumere il ruolo di enti responsabili la Regione o gli enti locali, anche in forma associata, nonché altri soggetti pubblici;
d) la certificazione di qualità è il riscontro che il Tecnico di garanzia effettua sulla conformità dei progetti partecipativi ai criteri individuati dall'articolo 17;
e) la validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia è la verifica di congruità e coerenza del processo partecipativo effettuato rispetto al progetto presentato.

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