Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

BOLLETTINO UFFICIALE n. 333 del 22 ottobre 2018

Art. 7
Nucleo tecnico della partecipazione
1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.
2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:
a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.
3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.
4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni:
a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 6, comma 2;
b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui all'articolo 12, comma 2.

Espandi Indice