LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
Promozione della legge e formazione
1. L'Assemblea legislativa promuove la conoscenza della presente legge con iniziative seminariali e di studio, raccolta e diffusione di buone pratiche nonché di metodologie e strumenti utili alla qualificazione dei processi di partecipazione.
2. La Giunta regionale realizza attività di formazione, finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno dell'amministrazione regionale e degli enti locali e alla formazione di personale in grado di progettare, organizzare e gestire processi partecipativi.
3. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si coordinano per lo svolgimento delle attività di rispettiva competenza.