LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 16
Sospensione degli atti tecnici o amministrativi
1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.