LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 7
(aggiunta lettera b bis) comma 4 da art. 5 L.R. 29 novembre 2019, n. 26)
Nucleo tecnico della partecipazione
1. È istituito presso l'Assemblea legislativa il nucleo tecnico per una maggiore integrazione delle scelte programmatiche della Regione con le esperienze delle autonomie locali.
2. Il nucleo tecnico è presieduto dal Tecnico di garanzia in materia di partecipazione ed è composto da:
a) due dirigenti o funzionari della Giunta, competenti in materia di partecipazione;
b) due esperti in materia di partecipazione, appartenenti all'amministrazione degli enti locali, designati dal Consiglio delle Autonomie locali, tenendo conto dell'articolazione territoriale e dimensionale degli enti che durano in carica tre anni.
3. La partecipazione ai lavori del nucleo tecnico costituisce adempimento dei compiti istituzionali ed è senza oneri per la Regione.
4. Al nucleo tecnico compete fornire le indicazioni:
a) per l'elaborazione delle politiche regionali in materia di partecipazione anche ai fini della predisposizione del programma di iniziative di cui all'articolo 6, comma 2;
b bis) per l'ideazione, l'organizzazione e la realizzazione di processi partecipativi concernenti la destinazione e il recupero di aziende e beni confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa. A tal fine, il nucleo tecnico può avvalersi dell'unità di esperti di cui all'articolo 19 bis della legge regionale n. 18 del 2016.
b) per l'individuazione dei criteri, delle modalità e delle premialità di cui all'articolo 12, comma 2.