LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15
LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo III
Modalità, criteri di ammissione ai contributi regionali e certificazione di qualità
Art. 12
Contributi regionali e bando di concessione
1. Per il sostegno dei processi partecipativi, la Giunta regionale concede contributi ai soggetti previsti dall'articolo 14.
2. La Giunta regionale con proprio atto, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea legislativa, stabilisce annualmente:
a) i requisiti dei progetti di partecipazione da ammettere al contributo regionale;
b) i criteri per la valutazione delle domande e le relative premialità;
c) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi;
d) le modalità per la presentazione delle domande.
3. Costituiscono elementi di premialità per la concessione del contributo, oltre a quelli individuati ai sensi del comma 2:
a) la realizzazione di processi partecipativi in relazione ad opere, progetti o interventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
b) la realizzazione di processi partecipativi in merito alla destinazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa, di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili).
4. Costituiscono criteri tecnici di premialità dei progetti, oltre a quelli individuati ai sensi dei commi 2 e 3:
a) un accordo preventivo, concluso con i principali attori del territorio con cui vengono individuati e condivisi i ruoli, le attività e le linee di intervento connesse allo svolgimento del processo partecipativo;
b) specifiche istanze o petizioni avanzate secondo le modalità previste dallo statuto dell'ente responsabile, prima della presentazione del progetto;
c) modalità di monitoraggio delle scelte dell'ente responsabile rispetto ai contenuti del documento di proposta partecipata;
d) la realizzazione di processi partecipativi che prevedano la costituzione di un Comitato di Garanzia locale per verificare il rispetto dei tempi, delle azioni previste, dell'applicazione del metodo e il rispetto del principio d'imparzialità dei conduttori e con funzioni di monitoraggio dell'esito del processo.
5. Le domande per il contributo finanziario sono presentate alla competente struttura della Giunta regionale, che concede i contributi ai progetti di partecipazione la cui qualità sia stata previamente certificata dal Tecnico di garanzia.
Art. 13
Requisiti tecnici
1. Costituiscono requisiti tecnici indispensabili dei progetti oggetto della richiesta di contributi regionali, oltre a quelli individuati dal bando di cui all'articolo 12:
a) obiettivi e risultati attesi;
b) soggetti coinvolti e da coinvolgere;
c) strumenti e metodi che si prevede di adottare;
d) piano di comunicazione;
e) piano dei costi preventivati.
Art. 14
Soggetti richiedenti l'avvio dei processi partecipativi
1. I processi partecipativi sostenuti dalla Regione ai sensi dell'articolo 12 possono essere avviati su iniziativa dei rispettivi enti responsabili o di altri soggetti pubblici e privati, purché abbiano ottenuto l'adesione formale dell'ente responsabile.
Art. 15
Oggetto e tempi dei processi partecipativi
1. I processi partecipativi possono riferirsi ad atti normativi, progetti, procedure amministrative o scelte pubbliche su cui gli enti responsabili non hanno ancora avviato alcun procedimento amministrativo o assunto un atto definitivo.
2. L'oggetto su cui si attiva il processo partecipativo va definito in modo preciso e riportato nel progetto di partecipazione.
3. I processi partecipativi, dal loro avvio, non possono avere una durata superiore a sei mesi. I progetti di particolare complessità possono avere una durata massima di dodici mesi. Eventuali proroghe in corso di processo avviato non possono superare i sessanta giorni e necessitano dell'approvazione del Tecnico di garanzia, sulla base delle effettive difficoltà riscontrate. In nessun caso i processi partecipativi possono durare più di dodici mesi.
4. Il processo partecipativo si intende avviato secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di cui all'articolo 12 e si conclude con l'invio da parte del soggetto beneficiario del documento di proposta partecipata, validato dal Tecnico di garanzia, all'ente responsabile.
Art. 16
Sospensione degli atti tecnici o amministrativi
1. Al fine della concessione del contributo regionale, i progetti partecipativi devono contenere l'impegno dell'ente responsabile a sospendere l'adozione di qualsiasi atto tecnico o amministrativo che anticipi o pregiudichi l'esito del processo partecipativo.
Art. 17
Certificazione di qualità dei progetti partecipativi
1. La Giunta regionale trasmette al Tecnico di garanzia i progetti presentati ai sensi dell'articolo 12, per la certificazione di qualità.
2. Ai fini della certificazione i processi partecipativi devono prevedere:
a) la sollecitazione delle realtà sociali, organizzate o meno, del territorio in questione, a qualunque titolo potenzialmente interessate dal procedimento in discussione, con particolare attenzione alle differenze di genere, di abilità, di età, di lingua e di cultura;
b) l'inclusione, immediatamente dopo le prime fasi del processo, di eventuali soggetti sociali, organizzati in associazioni o comitati, sorti conseguentemente all'attivazione del processo o di cui si è venuti a conoscenza dopo l'attivazione del processo;
c) la costituzione di un tavolo di negoziazione, sin dalle prime fasi, con i principali soggetti organizzati del territorio che si sono dichiarati interessati al processo;
d) l'utilizzo di metodi per la mediazione delle eventuali divergenze e di verifica di eventuali accordi tra i soggetti partecipanti, anche attraverso l'implementazione di strumenti di democrazia diretta, nel rispetto degli statuti degli enti interessati, o partecipativa e deliberativa;
e) l'accessibilità di tutta la documentazione del progetto e del percorso partecipativo attraverso pagine web dedicate appositamente alla comunicazione del processo.
Art. 18
Certificazione di qualità di ulteriori progetti partecipativi
1. I soggetti di cui all'articolo 14 possono presentare al Tecnico di garanzia progetti partecipativi per i quali non è stata inoltrata domanda per la concessione del contributo regionale, esclusivamente ai fini della certificazione di qualità di cui al presente capo. In questi casi si applicano gli articoli 13, 15, 16 e 17.
Art. 19
Impegni dell'ente responsabile
1. Dopo la conclusione del processo partecipativo, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, l'ente responsabile approva formalmente un documento che dà atto:
a) del processo partecipativo realizzato;
b) del documento di proposta partecipata;
c) della validazione del documento di proposta partecipata da parte del Tecnico di garanzia, oppure della mancata validazione.
2. Alla mancata validazione del documento di proposta partecipata da parte del tecnico di garanzia segue la revoca dei contributi concessi, qualora utilizzati in maniera difforme rispetto al progetto approvato.
3. L'ente responsabile, valutata la proposta partecipata, può decidere di recepire, in tutto o in parte, le conclusioni del processo partecipativo o di non recepirle. In ogni caso l'ente responsabile deve:
a) comunicare al Tecnico di garanzia il provvedimento adottato o la decisione assunta, indicando nella comunicazione, in modo dettagliato, le motivazioni delle proprie decisioni, soprattutto nel caso in cui esse siano diverse dalle conclusioni del processo partecipativo;
b) rendere note le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del processo partecipativo tramite comunicazione pubblica con ampia rilevanza e precisione, anche per via telematica;
c) comunicare, anche per via telematica, ai soggetti che hanno preso parte al processo partecipativo il provvedimento adottato o la decisione assunta, nonché le motivazioni delle proprie decisioni in merito all'accoglimento delle conclusioni del medesimo.