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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 2
Obiettivi
1. La presente legge si pone i seguenti obiettivi:
a) incrementare la qualità democratica nella fase di elaborazione delle politiche pubbliche, nel rispetto delle competenze attribuite ai diversi soggetti istituzionali e della loro autonomia;
b) promuovere l'innovazione sociale e istituzionale, favorire la diffusione di opinioni informate, la cittadinanza attiva e la partecipazione dei cittadini ai processi di assunzione delle decisioni e di valutazione di politiche e servizi pubblici;
c) rafforzare la democrazia e le sue istituzioni, contribuendo a rinnovare la loro azione e facilitando l'utilizzo di pratiche e strumenti di democrazia partecipativa;
d) contribuire ad una maggiore coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società, promuovendo la parità di genere, sostenendo la partecipazione attiva dei giovani e la loro formazione alla cittadinanza attiva, favorendo l'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli e degli stranieri e l'emersione degli interessi sottorappresentati;
e) attivare modalità operative condivise tra la pubblica amministrazione e i soggetti che prendono parte ai percorsi di partecipazione, per ridurre possibili ostacoli, ritardi e conflitti;
f) sostenere l'impegno delle persone nella cura dei beni comuni quali il territorio, l'ambiente, l'istruzione, i servizi pubblici e le infrastrutture;
g) favorire la qualificazione della pubblica amministrazione e dei suoi operatori, al fine di accrescere le competenze in materia di partecipazione deliberativa;
h) garantire la pluralità e la qualità dei modelli partecipativi e la flessibilità nella loro adozione;
i) sviluppare il ruolo della Regione come sede di condivisione delle esperienze di partecipazione, anche discendenti da specifiche leggi, piani e programmi regionali settoriali;
j) valorizzare e diffondere l'utilizzo di piattaforme tecnologiche, metodologie e strumenti anche di carattere digitale, quali necessari canali di informazione e comunicazione al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;
k) realizzare un sistema partecipativo coerente e omogeneo sul territorio, valorizzando le migliori pratiche ed esperienze di partecipazione e promuovendone la conoscenza;
l) favorire la valutazione ex post dei percorsi partecipativi.
2. La Regione e gli enti locali:
a) operano per assicurare un'adeguata informazione preventiva ai cittadini finalizzata al corretto e informato impegno nei percorsi partecipativi;
b) si adoperano per rimuovere ogni ostacolo che possa impedire o ridurre l'esercizio effettivo del diritto alla partecipazione, con particolare riferimento all'inclusione delle persone con disabilità, dei soggetti deboli, degli stranieri, all'emersione degli interessi dei soggetti sottorappresentati, alla partecipazione attiva dei giovani ed alla parità di genere;
c) devono garantire un'adeguata informazione preventiva e forme di partecipazione in merito ad opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità locale o regionale, in materia sociale e sanitaria, ambientale, territoriale, urbanistica e paesaggistica, al fine di verificarne l'accettabilità sociale e la qualità progettuale.
3. Gli strumenti di partecipazione e la loro applicazione in nessun caso possono incidere sui tempi prestabiliti dalla legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi.

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