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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 22 ottobre 2018, n. 15

LEGGE SULLA PARTECIPAZIONE ALL'ELABORAZIONE DELLE POLITICHE PUBBLICHE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 FEBBRAIO 2010, N. 3

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 novembre 2019, n. 26

L.R. 3 agosto 2022, n. 11

Art. 22
Norme di prima applicazione e transitorie
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituito il nucleo tecnico di cui all'articolo 7 della presente legge.
2. Per l'anno 2018 la Giunta regionale può adottare il bando di cui all'articolo 12, sulla base degli indirizzi approvati dall'Assemblea legislativa con apposito atto, anche nelle more della costituzione del nucleo tecnico di cui all'articolo 7.
3. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

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